Il DPCM annunciato ieri dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte prevede l’apertura, a partire dal 4 maggio, di alcune attività produttive (vedi Allegato 3) con il relativo Protocollo condiviso di regolamentazione negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali. Previste inoltre, sempre a partire dal 4 maggio, nuove misure per gli spostamenti. Nel dettaglio:

– Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

– I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) devono rimanere presso il proprio domicilio.

– Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti alla misura di quarantena perché positivi al virus.

– È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati. Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile rispettare tale prescrizione.

– Consentito l’accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici rispettando il divieto di ogni forma di assembramento e la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile rispettare tale prescrizione. Le aree gioco per bambini rimangono chiuse.

– Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

– Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.

– Sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

– Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Nei prossimi giorni – commenta il Sindaco di Adriano Zuccalà – adotteremo un provvedimento che regolerà, relativamente alla nostra Città, le nuove disposizioni del Governo. Ricordo alla cittadinanza che le nuove regole entreranno in vigore solo a partire dal prossimo 4 maggio.

Leggi il Decreto 26 aprile 2020:
http://www.comune.pomezia.rm.it/coronavirus_comunicati

Fonte: Comune di Pomezia 

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